Art. 32.

                      Disposizioni transitorie



   1.  Le Agenzie di ambito costituite ai sensi della legge regionale
n.  25  del  1999  elaborano  una  proposta  di  convenzione ai sensi
dell'art.  30,  comma 4 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
dei  soggetti  partecipanti  alla forma di cooperazione entro novanta
giorni dall'approvazione della presente legge. Decorso inutilmente il
termine,   la   Provincia   provvede  ad  elaborare  la  proposta  di
convenzione   nonche'   tutti   gli  atti  necessari  all'adeguamento
dell'Agenzia  di ambito alle disposizioni di cui alla presente legge.
La  convenzione  esplica effetti dal 1° gennaio 2009 e dalla medesima
data  subentra  nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Agenzie
di  ambito  costituite ai sensi della legge regionale n. 25 del 1999.
Dalla data del 1° luglio 2009 sono soppresse le Agenzie di ambito.
   2.  La  Regione  esercita  le  funzioni ad essa spettanti ai sensi
dell'art.  28, ivi comprese quelle connesse ai procedimenti in corso,
dal 1° gennaio 2009.
   3.   I  Comitati  consultivi  degli  utenti  costituiti  ai  sensi
dell'art.  24  della  legge  regionale  n.  25 del 1999 continuano ad
operare  sino  alla  costituzione  del Comitato degli utenti ai sensi
dell'art. 31 della presente legge.