Art. 32. Disposizioni transitorie 1. Le Agenzie di ambito costituite ai sensi della legge regionale n. 25 del 1999 elaborano una proposta di convenzione ai sensi dell'art. 30, comma 4 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soggetti partecipanti alla forma di cooperazione entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. Decorso inutilmente il termine, la Provincia provvede ad elaborare la proposta di convenzione nonche' tutti gli atti necessari all'adeguamento dell'Agenzia di ambito alle disposizioni di cui alla presente legge. La convenzione esplica effetti dal 1° gennaio 2009 e dalla medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Agenzie di ambito costituite ai sensi della legge regionale n. 25 del 1999. Dalla data del 1° luglio 2009 sono soppresse le Agenzie di ambito. 2. La Regione esercita le funzioni ad essa spettanti ai sensi dell'art. 28, ivi comprese quelle connesse ai procedimenti in corso, dal 1° gennaio 2009. 3. I Comitati consultivi degli utenti costituiti ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 25 del 1999 continuano ad operare sino alla costituzione del Comitato degli utenti ai sensi dell'art. 31 della presente legge.