Art. 32 Inserimento dell'art. 43-quinquies del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. Dopo l'articolo 43 quater del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., e' inserito il seguente: «Art. 43-quinquies (Gare telematiche). - 1 Il dirigente della struttura competente alla realizzazione dei lavori che costituiscono l'oggetto dell'affidamento individua gli operatori economici da consultare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di qualificazione, sulla base delle loro caratteristiche di capacita' economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte anche da esperienze precedenti, secondo criteri di trasparenza e concorrenza e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 2. Non possono essere comunque invitati i soggetti che siano esclusi dalla partecipazione alla gare di appalto, ai sensi dell'art. 41 della legge. 3. Il contraente e' individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri: a) prezzo piu' basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara o mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari; b) prezzo piu' basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara ed utilizzando il sistema delle offerte con rilanci (asta elettronica); in questo caso deve essere sempre applicata la verifica delle anomalie ai sensi dell'art. 40 della legge; c) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, purche' siano quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Questo criterio, relativamente ai lavori realizzati in economia, si applica alle sole forniture ad essi riferibili. 4. Gli atti di gara o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) l'oggetto dei lavori e il relativo importo, nonche' i requisiti di partecipazione; b) il criterio di aggiudicazione prescelto; c) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa: gli elementi di valutazione con indicazione dei pesi ad essi assegnati; d) le modalita' di presentazione dell'offerta; e) le modalita' di sottoscrizione dell'offerta, indicando che essa deve avvenire mediante l'apposizione da parte del concorrente della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata; f) l'eventuale ricorso alla verifica delle anomalie; g) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso della gara telematica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; h) le informazioni riguardanti lo svolgimento della gara telematica e le informazioni per l'accesso alla documentazione; i) nel caso di ricorso al criterio delle offerte con rilanci: le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; j) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' le modalita' e specifiche tecniche di collegamento.».