Art. 32. Personale medico del servizio di radiodiagnostica 1. Nelle case di cura medico-chirurgiche generali e nelle altre case di cura la cui ricettivita' non sia inferiore a 90 posti letto deve essere previsto un posto di medico dirigente del servizio di radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa. 2. Il dirigente del servizio di radiodiagnostica e' responsabile dell'adozione delle misure di sicurezza contemplate dalle vigenti disposizioni e deve curare la conservazione dei radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche. 3. Le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle vie biliari ed urinarie, per le quali e' richiesto l'impiego di sostanze di contrasto iodato, possono effettuarsi soltanto in case di cura fornite di ambiente idoneo e di presidi per la rianimazione. Le indagini a carattere invasivo sul sistema cardiovascolare possono effettuarsi solo in presenza di un anestesista-rianimatore.