Art. 32.
 
          Personale medico del servizio di radiodiagnostica
   1.  Nelle  case  di cura medico-chirurgiche generali e nelle altre
case di cura la cui ricettivita' non sia inferiore a 90  posti  letto
deve  essere  previsto  un  posto di medico dirigente del servizio di
radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente a  tempo  pieno  o
definito   ovvero   con   rapporto  di  collaborazione  professionale
coordinata e continuativa.
   2.  Il  dirigente del servizio di radiodiagnostica e' responsabile
dell'adozione delle misure di  sicurezza  contemplate  dalle  vigenti
disposizioni  e  deve curare la conservazione dei radiogrammi, se non
allegati alle rispettive cartelle cliniche.
   3. Le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle vie biliari
ed urinarie, per le quali  e'  richiesto  l'impiego  di  sostanze  di
contrasto  iodato,  possono  effettuarsi  soltanto  in  case  di cura
fornite di ambiente idoneo e  di  presidi  per  la  rianimazione.  Le
indagini  a  carattere  invasivo  sul sistema cardiovascolare possono
effettuarsi solo in presenza di un anestesista-rianimatore.