Art. 32.
                      Cessazione dell'attivita'
 
   In caso di cessazione dell'attivita' le attrezzature, il materiale
di ricerca, i documenti amministrativi, le rimanenze attive e passive
saranno devoluti secondo le deliberazioni del consiglio regionale.
   Il  personale  di  ruolo  in  servizio  alla data di cessazione e'
trasferito nei ruoli della regione Abruzzo.