Art. 32. Cessazione dell'attivita' In caso di cessazione dell'attivita' le attrezzature, il materiale di ricerca, i documenti amministrativi, le rimanenze attive e passive saranno devoluti secondo le deliberazioni del consiglio regionale. Il personale di ruolo in servizio alla data di cessazione e' trasferito nei ruoli della regione Abruzzo.