Art. 32.
          (art. 46 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
          Provvidenze per imprese artigiane e para-artigiane
 
   1.  Delle  provvidenze a favore dell'artigianato comunque previste
da leggi provinciali, in particolare delle agevolazioni creditizie di
cui  alla legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, possono beneficiare
tutte le persone che esercitino o intendano  esercitare  un'attivita'
artigiana   o  para-artigiana  e  siano  in  possesso  dei  requisiti
professionali previsti dalla presente legge, nonche' le societa',  le
cooperative,  i  consorzi  e  le comunioni di interesse, iscritti nel
registro delle imprese artigiane.