Art. 32. (art. 46 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) Provvidenze per imprese artigiane e para-artigiane 1. Delle provvidenze a favore dell'artigianato comunque previste da leggi provinciali, in particolare delle agevolazioni creditizie di cui alla legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, possono beneficiare tutte le persone che esercitino o intendano esercitare un'attivita' artigiana o para-artigiana e siano in possesso dei requisiti professionali previsti dalla presente legge, nonche' le societa', le cooperative, i consorzi e le comunioni di interesse, iscritti nel registro delle imprese artigiane.