Art. 32. Formazione professionale 1. L'amministrazione regionale promuove ed incentiva, in collaborazione con le amministrazioni provinciali, la formazione di base, l'aggiornamento e l'addestramento professionale dei componenti delle compagnie barracellari con l'organizzazione di appositi corsi finalizzati, nell'ambito dei piani di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n. 47.