Art. 32. Formazione della graduatoria 1. Ai fini della copertura della residua disponibilita' (trenta per cento) dei contingenti degli operai a tempo indeterminato, degli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, degli operai con garanzia occupazionale di centouno giornate lavorative, si provvede mediante una nuova unica graduatoria distrettuale riservata agli operai sempre iscritti nelle fasce di garanzia occupazionale che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano superato il limite di eta' di quarantacinque anni. 2. La predetta graduatoria e' ordinata secondo un punteggio da assegnarsi in base ai seguenti criteri: a) dieci punti per ogni anno d'iscrizione negli elenchi anagrafici con un massimo di trenta punti; b) dieci punti per ogni anno d'iscrizione nella fascia; c) quindici punti per ogni anno che separa l'eta' anagrafica del lavoratore dal limite massimo (sessanta anni) previsto dalla vigente legislazione per il conseguimento del trattamento pensionistico. 3. In caso di parita' valgono i criteri fissati dalla normativa statale vigente sul collocamento della manodopera agricola.