Art. 32. Durata 1. La concessione di azienda agri-turistico-venatoria ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile a richiesta del titolare. 2. Il titolare decade da ogni diritto ove non richieda il rinnovo della concessione nei modi e nei termini previsti dall'articolo 33. La decadenza e' disposta dalla Regione, su segnalazione dell'Amministrazione provinciale, con atto del dirigente della Struttura competente. 3. La concessione inoltre puo' essere sospesa o revocata, su richiesta motivata dell'Amministrazione provinciale competente, per grave o ripetuta inosservanza da parte del titolare degli obblighi previsti dalla legge. 4. La revoca e la sospensione della concessione sono disposte previa diffida, con atto del dirigente della Struttura regionale competente.