Art. 32.
                               Durata
 
  1.  La concessione di azienda agri-turistico-venatoria ha la durata
di cinque anni ed e' rinnovabile a richiesta del titolare.
  2. Il titolare decade da ogni diritto ove non richieda  il  rinnovo
della  concessione  nei modi e nei termini previsti dall'articolo 33.
La   decadenza   e'   disposta   dalla   Regione,   su   segnalazione
dell'Amministrazione   provinciale,  con  atto  del  dirigente  della
Struttura competente.
  3. La concessione  inoltre  puo'  essere  sospesa  o  revocata,  su
richiesta  motivata  dell'Amministrazione provinciale competente, per
grave o ripetuta inosservanza da parte del  titolare  degli  obblighi
previsti dalla legge.
  4.  La  revoca  e  la  sospensione  della concessione sono disposte
previa diffida, con atto  del  dirigente  della  Struttura  regionale
competente.