Art. 32 Soppressione del Consiglio regionale delle miniere 1. Il Consiglio regionale delle miniere, istituito con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 1947, n. 92, ratificato con legge regionale 6 dicembre 1948, n. 48, e' soppresso e cessa ogni funzione allo stesso attribuita dalla normativa vigente. 2. Le competenze di cui alla legge regionale 8 agosto 1960, n. 35 sono esercitate nell'ambito del Dipartimento regionale dell'energia secondo gli assetti organizzativi previsti dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e dal regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6.