Art. 32 
 
         Soppressione del Consiglio regionale delle miniere 
 
  1. Il Consiglio regionale delle miniere, istituito con decreto  del
Presidente della Regione 15 ottobre 1947, n. 92, ratificato con legge
regionale 6 dicembre 1948, n. 48, e' soppresso e cessa ogni  funzione
allo stesso attribuita dalla normativa vigente. 
  2. Le competenze di cui alla legge regionale 8 agosto 1960,  n.  35
sono esercitate nell'ambito del Dipartimento  regionale  dell'energia
secondo gli assetti organizzativi previsti dalla legge  regionale  16
dicembre 2008, n. 19 e dal regolamento di  attuazione  approvato  con
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6.