Art. 32 
 
                      Programmazione sanitaria 
 
  1. Gli enti del Servizio sanitario regionale, sulla base degli atti
di  pianificazione  e  programmazione  regionale   per   il   settore
sanitario, stabiliscono: 
    a) nel piano attuativo, gli interventi da realizzare e le risorse
necessarie,  sulla  base  della  programmazione  economica   di   cui
all'articolo 41; 
    b) nel programma preliminare, nel  programma  triennale,  nonche'
nell'elenco  annuale  degli   investimenti,   gli   investimenti   da
realizzare.