Art. 32 Programmazione sanitaria 1. Gli enti del Servizio sanitario regionale, sulla base degli atti di pianificazione e programmazione regionale per il settore sanitario, stabiliscono: a) nel piano attuativo, gli interventi da realizzare e le risorse necessarie, sulla base della programmazione economica di cui all'articolo 41; b) nel programma preliminare, nel programma triennale, nonche' nell'elenco annuale degli investimenti, gli investimenti da realizzare.