Art. 32 Pronuncia di compatibilita' ambientale. Sostituzione dell'art. 57 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 57 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 57 (Proroga dei termini). - 1. In attuazione dell'art. 26, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006, il proponente, in presenza di motivate ragioni che hanno determinato l'impossibilita' di realizzare o di completare il progetto nei termini stabiliti nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilita' o di VIA, presenta all'autorita' competente una specifica istanza di proroga di tale termine, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta. 2. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata prima del decorrere del termine ivi indicato. 3. L'autorita' competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, provvede alla proroga del termine stabilito nei provvedimenti di cui al comma 1, per un periodo strettamente necessario al completamento dell'opera.».