Art. 32 
 
               Pronuncia di compatibilita' ambientale. 
     Sostituzione dell'art. 57 della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 57 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 57 (Proroga dei termini). - 1. In  attuazione  dell'art.  26,
comma 6 del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  il  proponente,  in
presenza di motivate ragioni che hanno  determinato  l'impossibilita'
di realizzare o di completare il progetto nei termini  stabiliti  nel
provvedimento   conclusivo   della   procedura   di    verifica    di
assoggettabilita' o di VIA,  presenta  all'autorita'  competente  una
specifica  istanza  di  proroga  di  tale   termine,   allegando   la
documentazione necessaria a supportare tale richiesta. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata  prima  del  decorrere
del termine ivi indicato. 
  3. L'autorita' competente, ove a seguito di  specifica  istruttoria
condotta consultando i  soggetti  competenti  in  materia  ambientale
verifichi la fondatezza  della  richiesta  avanzata  dal  proponente,
provvede alla proroga del termine stabilito nei provvedimenti di  cui
al comma 1, per un periodo strettamente necessario  al  completamento
dell'opera.».