Art. 33.
                      Boschi cedui matricinati
    1.  Nei  boschi  cedui  matricinati  le  matricine da rilasciare,
inclusi  gli allievi, devono essere ripartite in un numero pari a 2/3
dell'eta'  del  turno  ed  in 1/3 di eta' multipla del turno, per una
consistenza complessiva:
      a) da  centoventi  a  centottanta  piante  ad ettaro nei boschi
cedui  a  prevalenza  di  faggio,  leccio, corbezzolo ed altre specie
della macchia mediterranea;
      b) da  trenta  a  settanta  piante ad ettaro nei boschi cedui a
prevalenza  di  castagno, ontano nero, robinia, salici, pioppi bianco
nero e tremolo;
      c) da  ottanta  a  centocinquanta  piante  ad ettaro nei boschi
cedui a prevalenza di altre specie.
    2.  Solo  nel  caso in cui venga accertata l'assenza di matricine
appartenenti  all'eta'  multipla  del turno, le stesse possono essere
surrogate con altrettante dell'eta' del turno.
    3.  I  valori  riportati nel comma 1 non si applicano nel caso di
matricinatura per gruppi come indicato all'Art. 30, comma 2.
    4.   L'ente   competente   per   territorio  puo'  autorizzare  o
prescrivere il rilascio di un numero di matricine inferiore ai minimi
sopra indicati, fermo restando il numero minimo indicato all'Art. 23,
comma  2  quando  la situazione colturale lo consenta o per garantire
una piu' efficace rinnovazione agamica del bosco.
    5.  Nel  caso  di rilascio di un numero di matricine inferiore ai
valori  minimi  stabiliti  o  autorizzati  si  applicano  le sanzioni
amministrative  di  cui  all'Art.  48  commi 3 e 9, lettera a), della
legge regionale n. 28/2001.
    6.  Nel  caso  di rilascio di un numero di matricine superiore ai
valori massimi stabiliti o autorizzati, per ogni pianta rilasciata in
eccesso  si  applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48,
comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.