Art. 33. Boschi cedui matricinati 1. Nei boschi cedui matricinati le matricine da rilasciare, inclusi gli allievi, devono essere ripartite in un numero pari a 2/3 dell'eta' del turno ed in 1/3 di eta' multipla del turno, per una consistenza complessiva: a) da centoventi a centottanta piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di faggio, leccio, corbezzolo ed altre specie della macchia mediterranea; b) da trenta a settanta piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di castagno, ontano nero, robinia, salici, pioppi bianco nero e tremolo; c) da ottanta a centocinquanta piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di altre specie. 2. Solo nel caso in cui venga accertata l'assenza di matricine appartenenti all'eta' multipla del turno, le stesse possono essere surrogate con altrettante dell'eta' del turno. 3. I valori riportati nel comma 1 non si applicano nel caso di matricinatura per gruppi come indicato all'Art. 30, comma 2. 4. L'ente competente per territorio puo' autorizzare o prescrivere il rilascio di un numero di matricine inferiore ai minimi sopra indicati, fermo restando il numero minimo indicato all'Art. 23, comma 2 quando la situazione colturale lo consenta o per garantire una piu' efficace rinnovazione agamica del bosco. 5. Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori minimi stabiliti o autorizzati si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48 commi 3 e 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001. 6. Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore ai valori massimi stabiliti o autorizzati, per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.