Art. 33. Disposizione in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche 1. La direzione regionale infrastrutture e' autorizzata a concedere con provvedimento motivato, previa istanza del soggetto destinatario del finanziamento, proroghe per la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa, in deroga a quanto previsto dall'art. 30, commi 3 e 5 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di opere pubbliche.