Art. 33.
Disposizione  in  materia  di procedure per il finanziamento di opere
                              pubbliche

1.  La  direzione regionale infrastrutture e' autorizzata a concedere
con  provvedimento motivato, previa istanza del soggetto destinatario
del   finanziamento,  proroghe  per  la  comunicazione  dell'avvenuto
perfezionamento  dell'obbligazione  di  spesa,  in  deroga  a  quanto
previsto  dall'art. 30, commi 3 e 5 della legge regionale 17 febbraio
2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di opere pubbliche.