Art. 33.

            Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1999



   1.  Sono  abrogati gli articoli 4, 7, 8 e 24 della legge regionale
n. 25 del 1999.
   2. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 ed i commi 2, 3, 3-bis,
4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1999.
   3.  E' abrogato il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 25
del 1999.