Art. 33. Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione 1. Il servizio di anestesia e rianimazione e' obbligatorio in tutte le case di cura private che ricoverino ammalati di forme morbose pertinenti la chirurgia generale e le specialita' chirurgiche. 2. Deve essere previsto un posto di dirigente del servizio, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, ed almeno un assistente dotato di specializzazione nella disciplina ogni 90 posti letto di chirurgia e di specialita' chirurgiche o frazione con rapporto di lavoro dipendente a temo pieno o definito. 3. Nel servizio di anestesia e rianimazione deve essere inoltre assicurato il servizio di pronta disponibilita' di un anestesista-rianimatore.