Art. 33.
 
                           Personale medico
               del servizio di anestesia e rianimazione
   1.  Il  servizio  di  anestesia  e rianimazione e' obbligatorio in
tutte le case di  cura  private  che  ricoverino  ammalati  di  forme
morbose   pertinenti   la   chirurgia   generale   e  le  specialita'
chirurgiche.
   2.  Deve  essere  previsto un posto di dirigente del servizio, con
rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito o con rapporto
di  collaborazione professionale coordinata e continuativa, ed almeno
un assistente dotato di specializzazione  nella  disciplina  ogni  90
posti  letto di chirurgia e di specialita' chirurgiche o frazione con
rapporto di lavoro dipendente a temo pieno o definito.
   3.  Nel  servizio  di anestesia e rianimazione deve essere inoltre
assicurato   il   servizio   di   pronta   disponibilita'    di    un
anestesista-rianimatore.