Art. 33. Sovrintendenza e coordinamento 1. L'assessore regionale competente in materia di polizia locale convoca ogni tre anni, una conferenza regionale allo scopo di verificare lo stato ed i problemi di applicazione della presente legge, l'attivita' delle compagnie barracellari e le diverse questioni relative al funzionamento ed al coordinamento. 2. Alla conferenza partecipano i comandanti delle compagnie barracellari, i rappresentanti degli enti di appartenenza, dell'ANCI, della UPI, dell'UNCEM, delle prefetture e degli assessori regionali competenti in materia di difesa dell'ambiente e di agricoltura e foreste.