Art. 33. Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato 1. L'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato e' subordinata all'accertamento dell'idoneita' fisica e professionale. 2. L'Amministrazione forestale provvede direttamente all'accertamento dell'idoneita' fisica. 3. All'accertamento dell'idoneita' professionale si provvede a mezzo di un'apposita commissione provinciale paritetica formata dall'ispettore ripartimentale, che la presiede, da un dirigente tecnico forestale, da un assistente tecnico forestale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 4. Le funzioni di segretario vengono svolte da un impiegato amministrativo regionale.