Art. 33.
                               Rinnovo
 
  1.  Le concessioni di azienda sono rinnovabili su richiesta scritta
del titolare da presentarsi almeno sei mesi prima della  scadenza  al
Presidente   della   Giunta   regionale,   tramite  l'amministrazione
provinciale competente che esprime il  proprio  parere  entro  trenta
giorni.
  2.  La  domanda di rinnovo, redatta in carta legale, deve contenere
gli estremi della precedente concessione e la  dichiarazione  di  non
avvenuti   mutamenti  in  merito  alla  configurazione,  dell'azienda
agri-turistico-venatoria.
  3. Il provvedimento di rinnovo o di diniego e'  adottato  con  atto
del  dirigente  della  Struttura  regionale  competente  entro trenta
giorni   dal    ricevimento    della    domanda    e    del    parere
dell'Amministrazione provinciale.
  4.  Ove siano intervenuti mutamenti, alla domanda di rinnovo devono
essere allegati documenti idonei a rappresentarli e, in  particolare,
una dettagliata relazione sui territori interessati dai mutamenti con
la relativa cartografia.
  Il  presente  regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della  Regione  Liguria  a  norma  dell'articolo  55  dello
Statuto   ed   entrera'   in  vigore  il  quindicesimo  giorno  dalla
pubblicazione.
   Dato a Genova, addi' 2 aprile 1997
                                MORI