Art. 33. Rinnovo 1. Le concessioni di azienda sono rinnovabili su richiesta scritta del titolare da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza al Presidente della Giunta regionale, tramite l'amministrazione provinciale competente che esprime il proprio parere entro trenta giorni. 2. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, deve contenere gli estremi della precedente concessione e la dichiarazione di non avvenuti mutamenti in merito alla configurazione, dell'azienda agri-turistico-venatoria. 3. Il provvedimento di rinnovo o di diniego e' adottato con atto del dirigente della Struttura regionale competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e del parere dell'Amministrazione provinciale. 4. Ove siano intervenuti mutamenti, alla domanda di rinnovo devono essere allegati documenti idonei a rappresentarli e, in particolare, una dettagliata relazione sui territori interessati dai mutamenti con la relativa cartografia. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 55 dello Statuto ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione. Dato a Genova, addi' 2 aprile 1997 MORI