Art. 33 Taglio di vegetazione e raccolta di legname fluitato 1. Lo sfalcio e l'asporto di erba dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali e' consentito, a titolo gratuito, previa presentazione di una comunicazione in cui sono indicate la localita' e la superficie interessate dall'attivita', alla stazione forestale, competente per territorio la quale, entro il termine di sette giorni dal ricevimento, puo' vietare l'attivita' per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attivita' puo' essere svolta. 2. Il taglio e l'asporto di alberi e arbusti dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali si configurano quali interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di gestione della vegetazione ivi presente e sono consentiti con le seguenti modalita': a) per un quantitativo fino a 5 tonnellate all'anno, a titolo gratuito previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la localita' e la superficie interessate, nonche' la quantita' e le specie da prelevare; la stazione forestale entro il termine di sette giorni dal ricevimento puo' vietare l'attivita' per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attivita' puo' essere svolta; b) per un quantitativo superiore a 5 e fino a 50 tonnellate, previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la localita' e la superficie interessate, la quantita' e le specie da prelevare, nonche' i tempi di esecuzione; la stazione forestale, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, comunica l'esito dell'istruttoria specificando il quantitativo di legname assegnato e il relativo importo da pagare, la superficie di intervento, le modalita' esecutive e le eventuali prescrizioni da rispettare; c) per quantitativi superiori a 50 tonnellate e per una superficie massima di 50 ettari, previa richiesta del soggetto interessato all'ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, corredata di un progetto di taglio in cui sono indicate la quantita' e le specie da prelevare, nonche' le modalita' esecutive e i tempi di esecuzione; l'ispettorato, tenendo conto degli strumenti di pianificazione e gestione di cui alla legge regionale 9/2007, approva il progetto, acquisito il parere idraulico di cui all'art. 17, comma 8, specificando il quantitativo di legname assegnato e il relativo importo da pagare, la superficie di intervento, le modalita' esecutive e le eventuali prescrizioni da rispettare. 3. Le stazioni forestali comunicano agli ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio i provvedimenti di diniego delle attivita' di cui al comma 1 e al comma 2, lettere a) e b), contestualmente alla loro emissione. 4. Qualora le attivita' di cui al comma 2 rientrino nell'ambito di interventi concernenti opere idrauliche o di sistemazione idraulico-forestali, l'approvazione del relativo progetto, previa acquisizione del parere idraulico, comprende le procedure amministrative di cui al comma 2 e definisce le modalita' di esecuzione delle attivita' di taglio e asporto del legname a titolo gratuito. 5. E' consentita a titolo gratuito e senza il rilascio di autorizzazione, fatti salvi i diritti dei terzi, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque negli alvei, nelle golene, nelle pertinenze idrauliche demaniali e negli specchi lacuali. 6. Gli enti competenti per classe di corso d'acqua alla manutenzione delle opere idrauliche rilasciano, a titolo gratuito, l'autorizzazione allo sfalcio e all'asporto di erba, nonche' al taglio e all'asporto di arbusti e di alberi dagli argini demaniali dei corsi d'acqua. 7. L'assenso allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, al comma 2, lettere a) e b), e al comma 6, comprende anche l'autorizzazione al transito con mezzi a motore su beni del demanio idrico regionale, finalizzato esclusivamente alle attivita' consentite. 8. I canoni demaniali dovuti per le attivita' di cui al comma 2, lettere b) e c), sono determinati dal regolamento di cui all'art. 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale). 9. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti individuati al titolo II della presente legge cui sono attribuite funzioni di manutenzione.