Art. 33 
 
        Taglio di vegetazione e raccolta di legname fluitato 
 
  1. Lo sfalcio e l'asporto di erba dagli alvei, dalle sponde e dalle
aree golenali demaniali e'  consentito,  a  titolo  gratuito,  previa
presentazione di una comunicazione in cui sono indicate la  localita'
e la superficie interessate dall'attivita', alla stazione  forestale,
competente per territorio la quale, entro il termine di sette  giorni
dal ricevimento, puo'  vietare  l'attivita'  per  ragioni  di  tutela
ambientale o  idraulica;  trascorso  tale  termine  l'attivita'  puo'
essere svolta. 
  2. Il taglio e l'asporto di alberi e  arbusti  dagli  alvei,  dalle
sponde  e  dalle  aree  golenali  demaniali  si   configurano   quali
interventi di manutenzione dei corsi  d'acqua  e  di  gestione  della
vegetazione ivi presente e sono consentiti con le seguenti modalita': 
    a) per un quantitativo fino a 5  tonnellate  all'anno,  a  titolo
gratuito previa presentazione  di  una  comunicazione  alla  stazione
forestale competente per territorio in cui sono indicate la localita'
e la superficie interessate, nonche' la  quantita'  e  le  specie  da
prelevare; la stazione forestale entro il termine di sette giorni dal
ricevimento puo' vietare l'attivita' per ragioni di tutela ambientale
o idraulica; trascorso tale termine l'attivita' puo' essere svolta; 
    b) per un quantitativo superiore a 5  e  fino  a  50  tonnellate,
previa presentazione di una  comunicazione  alla  stazione  forestale
competente per territorio in cui sono  indicate  la  localita'  e  la
superficie interessate,  la  quantita'  e  le  specie  da  prelevare,
nonche' i tempi  di  esecuzione;  la  stazione  forestale,  entro  il
termine  di  quindici  giorni  dal  ricevimento,   comunica   l'esito
dell'istruttoria specificando il quantitativo di legname assegnato  e
il relativo importo  da  pagare,  la  superficie  di  intervento,  le
modalita' esecutive e le eventuali prescrizioni da rispettare; 
    c)  per  quantitativi  superiori  a  50  tonnellate  e  per   una
superficie massima  di  50  ettari,  previa  richiesta  del  soggetto
interessato all'ispettorato  agricoltura  e  foreste  competente  per
territorio, corredata di un progetto di taglio in cui  sono  indicate
la quantita' e le specie da prelevare, nonche' le modalita' esecutive
e i tempi di esecuzione; l'ispettorato, tenendo conto degli strumenti
di pianificazione e gestione di  cui  alla  legge  regionale  9/2007,
approva il progetto, acquisito il parere idraulico  di  cui  all'art.
17, comma 8, specificando il quantitativo di legname assegnato  e  il
relativo importo da pagare, la superficie di intervento, le modalita'
esecutive e le eventuali prescrizioni da rispettare. 
  3. Le stazioni forestali comunicano agli ispettorati agricoltura  e
foreste competenti per territorio i provvedimenti  di  diniego  delle
attivita' di cui  al  comma  1  e  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),
contestualmente alla loro emissione. 
  4. Qualora le attivita' di cui al comma 2 rientrino nell'ambito  di
interventi   concernenti   opere   idrauliche   o   di   sistemazione
idraulico-forestali, l'approvazione  del  relativo  progetto,  previa
acquisizione   del   parere   idraulico,   comprende   le   procedure
amministrative di  cui  al  comma  2  e  definisce  le  modalita'  di
esecuzione delle attivita' di taglio e asporto del legname  a  titolo
gratuito. 
  5.  E'  consentita  a  titolo  gratuito  e  senza  il  rilascio  di
autorizzazione, fatti salvi i diritti  dei  terzi,  la  raccolta  del
legname trasportato e abbandonato  dalle  acque  negli  alvei,  nelle
golene,  nelle  pertinenze  idrauliche  demaniali  e  negli   specchi
lacuali. 
  6.  Gli  enti  competenti  per  classe  di   corso   d'acqua   alla
manutenzione delle opere idrauliche rilasciano,  a  titolo  gratuito,
l'autorizzazione allo sfalcio  e  all'asporto  di  erba,  nonche'  al
taglio e all'asporto di arbusti e di alberi  dagli  argini  demaniali
dei corsi d'acqua. 
  7. L'assenso allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, al
comma  2,  lettere  a)  e  b),  e  al  comma   6,   comprende   anche
l'autorizzazione al transito con mezzi a motore su beni  del  demanio
idrico   regionale,   finalizzato   esclusivamente   alle   attivita'
consentite. 
  8. I canoni demaniali dovuti per le attivita' di cui  al  comma  2,
lettere b) e c), sono determinati dal regolamento di cui all'art.  14
della legge regionale  15  ottobre  2009,  n.  17  (Disciplina  delle
concessioni e conferimento di funzioni in materia di  demanio  idrico
regionale). 
  9. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  soggetti
individuati al titolo II della presente  legge  cui  sono  attribuite
funzioni di manutenzione.