Art. 33 
 
            Programmazione e controllo degli investimenti 
 
  1. La programmazione degli investimenti  degli  enti  del  Servizio
sanitario regionale si svolge sulla base  del  Programma  preliminare
degli  investimenti,  del  programma  triennale  degli  investimenti,
dell'elenco annuale  degli  investimenti  e  dei  loro  aggiornamenti
annuali. 
  2. Il Programma preliminare degli investimenti  si  articola  nelle
due seguenti sezioni: 
    a)    il     Programma     preliminare     degli     investimenti
edili-impiantistici  nel  quale  sono  elencati  gli  interventi   di
investimento edile-impiantistico: 
      1) di ogni tipologia, esclusa  la  manutenzione  ordinaria,  di
singolo  importo  inferiore  a  100.000  euro  accompagnati  da   una
descrizione e dal costo complessivo stimato; tali interventi  possono
essere anche aggregati per finalita'  omogenee  accompagnati  da  una
descrizione  significativa  per  il  raggruppamento  e   dall'importo
corrispondente alla sommatoria dei singoli interventi; 
      2) di manutenzione straordinaria  di  singolo  importo  pari  o
superiore   a   100.000   euro   accompagnati    dalla    descrizione
dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi; 
      3) di restauro e risanamento conservativo, di  ristrutturazione
edilizia, di nuova costruzione di singolo importo pari o superiore  a
100.000  euro  previa  approvazione   almeno   di   uno   studio   di
fattibilita', se di singolo importo pari o superiore a  1.000.000  di
euro previa l'approvazione del progetto preliminare e  l'acquisizione
del parere del Nucleo di valutazione degli  investimenti  di  cui  al
comma 13; 
      4) di acquisizione di immobili accompagnati  dalla  descrizione
dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi; 
    b) il Programma preliminare degli investimenti  per  acquisizioni
di beni mobili e tecnologici nel quale sono elencati  gli  interventi
di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici: 
      1) di singolo importo inferiore a 100.000 euro accompagnati  da
una descrizione e dal costo complessivo  stimato;  tali  acquisizioni
possono  essere  anche  aggregate,  per  finalita'  omogenee  o   per
tipologia merceologica o tecnologica omogenea,  accompagnate  da  una
descrizione  significativa  per  il  raggruppamento  e   dall'importo
corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni; 
      2) di singolo  importo  pari  o  superiore  a  100.000  euro  e
inferiore  a  1.000.000  di  euro  accompagnati   dalla   descrizione
dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi;  tali  acquisizioni
possono  essere  anche  aggregate,  per  tipologia   merceologica   o
tecnologica omogenea, accompagnate da una  descrizione  significativa
per il raggruppamento e dall'importo corrispondente  alla  sommatoria
delle singole acquisizioni; 
      3)  di  singolo  importo  superiore   a   1.000.000   di   euro
accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria
dei costi, previa approvazione di una valutazione sui  costi  globali
e, se relativa a tecnologie biomedicali,  di  una  valutazione  sulle
implicazioni cliniche, organizzative ed economiche (Health Technology
Assessment) e l'acquisizione del parere  del  Nucleo  di  valutazione
degli investimenti di cui al comma 13; la Giunta regionale puo',  con
propria deliberazione, stabilire l'elenco dei beni, anche di  singolo
importo inferiore a 1.000.000 di  euro,  ai  quali  e'  applicata  la
medesima procedura. 
  3. Per ciascuna delle fattispecie di intervento di investimento  di
cui al comma 2, lettere  a)  e  b),  e'  indicato  il  cronoprogramma
attuativo e finanziario e l'ordine di priorita'. 
  4.  Gli  interventi  di  investimento  che  prevedono  formule   di
partenariato pubblico privato o altre formule  di  finanziamento  non
interamente in conto capitale sono inseriti nel Programma preliminare
degli  investimenti  previa   l'approvazione   di   uno   studio   di
fattibilita' da parte dell'ente e l'acquisizione  dell'autorizzazione
della Giunta regionale di cui all'articolo 38, comma 2. 
  5.  La  Giunta  regionale  puo'  fornire  agli  enti  del  Servizio
sanitario regionale indicazioni di indirizzo per  l'elaborazione  del
Programma di cui al comma 2. 
  6. Il Programma preliminare degli investimenti e' approvato in  via
definitiva dall'ente previa acquisizione del  parere  del  Nucleo  di
valutazione degli investimenti di cui al comma 17. 
  7.  Il  Programma  preliminare  degli  investimenti   e'   adottato
dall'ente e trasmesso al Nucleo di valutazione degli investimenti  di
cui al comma 13, ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma
6. 
  8. Il programma triennale  degli  investimenti  e'  l'elenco  degli
interventi di investimento programmati nel triennio con evidenza  dei
mezzi finanziari effettivamente disponibili e si articola  nelle  due
seguenti sezioni: 
    a) il programma triennale degli investimenti  edili-impiantistici
elenca gli interventi di importo complessivamente pari o superiore  a
100.000 euro presenti nel Programma  preliminare  degli  investimenti
approvato dall'ente con indicazione dei mezzi finanziari  disponibili
e dei corrispondenti cronoprogrammi attuativo e finanziario; 
    b) il programma triennale degli investimenti per acquisizioni  di
beni  mobili  e  tecnologici  elenca  le  acquisizioni   di   importo
complessivamente  pari  o  superiore  a  100.000  euro  presenti  nel
Programma preliminare  degli  investimenti  approvato  dall'ente  con
indicazione dei mezzi finanziari  disponibili  e  dei  corrispondenti
cronoprogrammi attuativo e finanziario. 
  9. L'elenco annuale degli investimenti indica gli  investimenti  da
attuare nell'anno: 
    a) inseriti nel programma triennale degli investimenti; 
    b) di importo inferiore a 100.000 euro, sia  edili-impiantistici,
sia riguardanti acquisizioni di beni mobili e  tecnologici,  inseriti
nel Programma preliminare degli  investimenti  di  cui  al  comma  2,
lettera a), numero 1), e  lettera  b),  numero  1);  tali  interventi
possono essere anche aggregati se  accompagnati  da  una  descrizione
significativa per il  raggruppamento  e  dall'importo  corrispondente
alla sommatoria dei singoli interventi. 
  10. La Giunta regionale stabilisce la quota in conto  capitale,  da
ripartire tra gli enti del Servizio  sanitario  regionale  in  misura
proporzionale al valore del  patrimonio  indisponibile  di  ciascuno,
finalizzata all'attuazione di  interventi  non  previsti  nell'elenco
annuale degli  investimenti  ed  emergenti  nel  corso  dell'anno  di
importo inferiore a 100.000 euro; tale  limite  non  si  applica  per
interventi di manutenzione straordinaria urgente o  per  acquisizione
di beni mobili o tecnologici aventi caratteristiche di urgenza.  Tale
quota e' non superiore al 10 per cento del finanziamento  complessivo
in conto capitale disponibile per l'anno. 
  11. L'elenco annuale e' aggiornato  sulla  base  della  concessione
definitiva dei finanziamenti di cui al comma 10. 
  12. La Giunta regionale puo' aggiornare le soglie previste ai commi
precedenti. 
  13. Al fine di garantire un'attuazione organica ed efficiente della
programmazione  regionale  degli  interventi  di   investimento   sul
patrimonio del Servizio sanitario regionale  e  sugli  interventi  di
realizzazione, riqualificazione e adeguamento di servizi e  strutture
sanitarie,  sociosanitarie  e  socio-assistenziali,  e'   costituito,
presso la Direzione centrale  salute,  integrazione  socio-sanitaria,
politiche sociali e  famiglia,  un  organismo  denominato  Nucleo  di
valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS). 
  14. Il NVISS, costituito con decreto del Direttore centrale salute,
integrazione  socio-sanitaria,  politiche  sociali  e  famiglia,   e'
composto: 
    a) dal Direttore centrale medesimo, con funzioni di presidente; 
    b) da tre dirigenti della Direzione centrale, con esperienza  nei
settori della pianificazione  o  programmazione  sanitaria,  o  della
programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria  o  nel  settore
tecnico  degli  investimenti,  individuati  dal  Direttore   centrale
medesimo. 
  15. I componenti del NVISS possono essere  sostituiti  da  un  loro
delegato. 
  16. La Direzione  centrale  salute,  integrazione  socio-sanitaria,
politiche sociali e famiglia  svolge  gli  adempimenti  di  carattere
istruttorio sui progetti soggetti alla valutazione del NVISS, nonche'
i compiti di segreteria. 
  17. Il Programma preliminare  degli  investimenti  degli  enti  del
Servizio sanitario regionale e'  sottoposto  al  parere  di  coerenza
programmatoria e tecnico-economica del NVISS. 
  18.  Sono  sottoposti  all'esame  tecnico-economico  del  NVISS   i
progetti generali o di singolo  lotto  funzionale,  nonche'  le  loro
varianti sostanziali, relativi al patrimonio indisponibile degli enti
del Servizio sanitario regionale con riferimento alla: 
    a) progettazione definitiva per gli  interventi  di  manutenzione
straordinaria di singolo importo pari  o  superiore  a  1.000.000  di
euro; 
    b) progettazione definitiva per  gli  interventi  di  restauro  e
risanamento conservativo,  di  ristrutturazione  edilizia,  di  nuova
costruzione di singolo importo pari o  superiore  a  100.000  euro  e
inferiore a 1.000.000 di euro; 
    c) progettazione preliminare e definitiva per gli  interventi  di
restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di
nuova costruzione se di singolo importo pari o superiore a  1.000.000
di euro. 
  19.  Sono  sottoposti  all'esame  tecnico-economico  del  NVISS   i
progetti definitivi generali o di singolo lotto  funzionale,  nonche'
le loro varianti sostanziali di  competenza  ovvero  d'iniziativa  di
soggetti pubblici  e  di  soggetti  privati,  che  beneficiano  anche
parzialmente di contributo pubblico per la  realizzazione  dell'opera
progettata, relativi a: 
    a) residenze sanitarie assistenziali; 
    b) strutture socio-assistenziali per anziani e disabili fisici  e
psichici; 
    c) strutture per la sanita' pubblica veterinaria. 
  20.  Il  parere   espresso   dal   NVISS   a   seguito   dell'esame
tecnico-economico  e'  comprensivo  della  valutazione  sulla   spesa
ammissibile anche al fine della rideterminazione  dell'ammontare  del
finanziamento concesso. 
  21. Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, o di
ristrutturazione edilizia, o  di  nuova  costruzione,  o  finalizzati
all'adeguamento  di  requisiti  prescritti  per  l'autorizzazione   e
l'accreditamento, in caso di prescrizioni formulate in sede di  esame
dei progetti definitivi, copia del progetto esecutivo e' trasmessa al
NVISS, prima dell'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori. 
  22. Nei casi previsti dal comma 21, l'erogazione del  finanziamento
e' subordinata alla verifica di conformita' del progetto esecutivo ai
pareri tecnico-economico e di ammissibilita' della spesa, nonche'  di
adeguamento alle eventuali prescrizioni. 
  23. La Direzione  centrale  salute,  integrazione  socio-sanitaria,
politiche sociali e famiglia, anche al  fine  della  rideterminazione
dell'ammontare concesso, e gli enti del Servizio sanitario regionale,
a fini  consultivi,  possono  richiedere  il  parere  del  NVISS  sui
progetti preliminari di ogni tipologia e di ogni importo. 
  24. I pareri di cui ai precedenti commi sono comunicati al soggetto
interessato entro novanta giorni  dalla  ricezione  della  richiesta,
ovvero, nel caso in cui  siano  rappresentate  esigenze  istruttorie,
entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione delle notizie
o degli atti richiesti. 
  25. Le disposizioni di cui ai commi  da  1  a  12  si  applicano  a
decorrere dall'anno 2016 con la  programmazione  triennale  2016-2018
per gli interventi di investimento nel  settore  sanitario.  Per  gli
interventi di investimento programmati prima dell'anno 2016  continua
a trovare applicazione l'articolo 4, commi da 7  a  14,  della  legge
regionale 4/2001. 
  26. Per gli interventi di investimento di  restauro  e  risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova  costruzione  di
singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, programmati per
l'anno 2016, si applicano in via transitoria le disposizioni  di  cui
al comma 2, lettera a), numero 2). 
  27. Per gli interventi di investimento  per  acquisizioni  di  beni
mobili e tecnologici, di singolo importo  superiore  a  1.000.000  di
euro, programmati per l'anno 2016, si applicano in via transitoria le
disposizioni di cui al comma 2, lettera b), numero 2).