Art. 33 
Modificazioni  della  legge  provinciale  14  febbraio  1992,  n.  12
  (Disciplina dell'esercizio delle attivita' professionali  di  guida
  turistica,  accompagnatore  turistico  ed  assistente  di   turismo
  equestre). 
  1. All'art. 3 della legge provinciale n. 12 del 1992 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nella lettera b) del comma 01 le parole:  «limitatamente  alle
attivita'  di  accompagnatore  turistico  e  assistente  di   turismo
equestre,» sono soppresse; 
    b) dopo la lettera c) del comma 01 e' inserita la seguente: 
    «c-bis) i  cittadini  provenienti  da  Stati  membri  dell'Unione
europea,  dalla  Confederazione  svizzera  e  dagli  Stati   aderenti
all'accordo sullo spazio economico europeo  del  2  maggio  1992  che
intendono  svolgere  in  modo   occasionale   e   temporaneo   queste
professioni in  conformita'  al  regime  di  libera  prestazione  dei
servizi previsto dalla normativa di recepimento  della  direttiva  n.
2005/36/CE.»; 
    c)  nel  comma  1  le  parole:   «L'esercizio   delle   attivita'
professionali di cui all'art.  2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«L'esercizio  stabile  nel  territorio  provinciale  delle  attivita'
professionali indicate nell'art. 2»; 
    d) nel comma 3, dopo le parole: «dati anagrafici» e' inserita  la
seguente: «e»; 
    e) nel comma 3  le  parole:  «e,  per  la  guida  turistica,  gli
eventuali limiti  territoriali  di  esercizio  dell'attivita',  o  le
specializzazioni in  particolari  siti,  localita'  e  settori»  sono
soppresse. 
  2. L'art. 5-bis della legge provinciale n. 12 del 1992 e' abrogato. 
  3. I commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge provinciale n. 12 del 1992
sono abrogati. 
  4. La lettera c) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n.
12 del 1992 e' abrogata. 
  5. Dopo l'art. 9 della legge provinciale n. 12 del 1992 e' inserito
il seguente: 
  «Art. 9-bis.  (Siti  particolare  interesse  storico,  artistico  o
archeologico). -  1.  Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  guida
turistica nei siti di  particolare  interesse  storico,  artistico  o
archeologico localizzati nel territorio provinciale e individuati  ai
sensi dall'art. 3,  comma  3,  della  legge  6  agosto  2013,  n.  97
(Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  legge  europea
2013), si applica quanto previsto dai decreti attuativi del  predetto
art. 3, comprese  le  disposizioni  transitorie  per  la  loro  prima
applicazione.  Con  deliberazione  della  Giunta   provinciale   sono
stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.». 
  6. Nel comma 1-bis dell'art. 10 della legge provinciale n.  12  del
1992 le parole: «in  particolari  siti,  localita'  e  settori»  sono
sostituite dalle seguenti: «per favorire l'accesso  all'attivita'  di
guida turistica esercitata ai sensi dell'art. 9-bis». 
  7. Nel comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale n. 12 del  1992
le parole: «dagli articoli 5 e 5-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'art. 5». 
  8. All'art.  14  della  legge  provinciale  n.  12  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1  le  parole:  «dagli  articoli  5  e  5-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5»; 
    b) nel  comma  1-bis  le  parole:  «dagli  articoli  5  e  5-bis,
l'esercizio  delle  attivita'»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dall'art. 5, l'esercizio stabile delle attivita'». 
  9. Nel comma 1-ter dell'art. 15 della legge provinciale n.  12  del
1992 le parole: «lettere c) ed e)» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«lettera e)». 
  10. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del
comma 5 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.