Art. 33 Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attivita' professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre). 1. All'art. 3 della legge provinciale n. 12 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera b) del comma 01 le parole: «limitatamente alle attivita' di accompagnatore turistico e assistente di turismo equestre,» sono soppresse; b) dopo la lettera c) del comma 01 e' inserita la seguente: «c-bis) i cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea, dalla Confederazione svizzera e dagli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992 che intendono svolgere in modo occasionale e temporaneo queste professioni in conformita' al regime di libera prestazione dei servizi previsto dalla normativa di recepimento della direttiva n. 2005/36/CE.»; c) nel comma 1 le parole: «L'esercizio delle attivita' professionali di cui all'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «L'esercizio stabile nel territorio provinciale delle attivita' professionali indicate nell'art. 2»; d) nel comma 3, dopo le parole: «dati anagrafici» e' inserita la seguente: «e»; e) nel comma 3 le parole: «e, per la guida turistica, gli eventuali limiti territoriali di esercizio dell'attivita', o le specializzazioni in particolari siti, localita' e settori» sono soppresse. 2. L'art. 5-bis della legge provinciale n. 12 del 1992 e' abrogato. 3. I commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge provinciale n. 12 del 1992 sono abrogati. 4. La lettera c) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 12 del 1992 e' abrogata. 5. Dopo l'art. 9 della legge provinciale n. 12 del 1992 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis. (Siti particolare interesse storico, artistico o archeologico). - 1. Per lo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico localizzati nel territorio provinciale e individuati ai sensi dall'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013), si applica quanto previsto dai decreti attuativi del predetto art. 3, comprese le disposizioni transitorie per la loro prima applicazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.». 6. Nel comma 1-bis dell'art. 10 della legge provinciale n. 12 del 1992 le parole: «in particolari siti, localita' e settori» sono sostituite dalle seguenti: «per favorire l'accesso all'attivita' di guida turistica esercitata ai sensi dell'art. 9-bis». 7. Nel comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale n. 12 del 1992 le parole: «dagli articoli 5 e 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5». 8. All'art. 14 della legge provinciale n. 12 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: «dagli articoli 5 e 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5»; b) nel comma 1-bis le parole: «dagli articoli 5 e 5-bis, l'esercizio delle attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5, l'esercizio stabile delle attivita'». 9. Nel comma 1-ter dell'art. 15 della legge provinciale n. 12 del 1992 le parole: «lettere c) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)». 10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.