Art. 33 Revisore unico delle aziende pubbliche di servizi alla persona e modifica alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) 1. Ai fini di razionalizzazione e di contenimento delle spese delle aziende pubbliche di servizi alla persona, le funzioni di revisione dei conti delle aziende sono svolte da un revisore unico dal 1° gennaio 2016. 2. Il collegio dei revisori cessa dalla data della comunicazione all'Azienda della nomina del revisore unico. 3. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ai revisori unici delle aziende si applicano i limiti per i compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti strumentali previsti dall'art. 15 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modificazioni e integrazioni.».