Art. 33 
Revisore unico delle aziende pubbliche  di  servizi  alla  persona  e
  modifica alla legge regionale 12 novembre 2014, n.  33  (Disciplina
  delle aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona  e  fondazioni
  derivanti  dalla  trasformazione  delle  Istituzioni  pubbliche  di
  assistenza e beneficenza) 
  1. Ai fini di razionalizzazione e di contenimento delle spese delle
aziende pubbliche di servizi alla persona, le funzioni  di  revisione
dei conti delle aziende sono svolte  da  un  revisore  unico  dal  1°
gennaio 2016. 
  2. Il collegio dei revisori cessa dalla  data  della  comunicazione
all'Azienda della nomina del revisore unico. 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n.  33/2014  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Ai revisori unici delle aziende si applicano i limiti per i
compensi spettanti ai  revisori  dei  conti  degli  enti  strumentali
previsti dall'art. 15 della legge regionale 28  giugno  1994,  n.  28
(Disciplina  degli  enti  strumentali  della  Regione)  e  successive
modificazioni e integrazioni.».