Art. 33 
 
Effetti della pronuncia di  compatibilita'  ambientale.  Sostituzione
            dell'art. 58 della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 58 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 58 (Modifiche progettuali sostanziali e non  sostanziali).  -
1. Il proponente, ove ravvisi la necessita' di apportare modifiche ad
un progetto gia' autorizzato, realizzato o in fase di  realizzazione,
presenta all'autorita' competente una specifica istanza, allegando la
documentazione necessaria a supportare tale richiesta. 
  2. L'autorita' competente, a seguito di specifica  istruttoria  che
tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente  con  il  progetto
gia' autorizzato, realizzato o in fase di  realizzazione,  stabilisce
se le modifiche proposte siano sostanziali  o  non  sostanziali;  nel
caso le modifiche siano ritenute sostanziali,  il  relativo  progetto
deve essere sottoposto alle procedure di VIA. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorita' competente  prende  in
esame: 
    a) quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis),  del
decreto  legislativo   n.   152/2006   nonche'   dalla   lettera   t)
dell'allegato IV al medesimo decreto; 
    b) se  il  progetto  di  modifica  determina  un  cambiamento  di
localizzazione in area non contigua; 
    c)  se  il  progetto  di  modifica   determina   un   cambiamento
significativo di tecnologia; 
    d)  se  il  progetto  di   modifica   determina   un   incremento
significativo di dimensione; 
    e)  se  il  progetto  di   modifica   determina   un   incremento
significativo dei fattori di impatto.».