Art. 33 Effetti della pronuncia di compatibilita' ambientale. Sostituzione dell'art. 58 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 58 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 58 (Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali). - 1. Il proponente, ove ravvisi la necessita' di apportare modifiche ad un progetto gia' autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorita' competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta. 2. L'autorita' competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto gia' autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA. 3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorita' competente prende in esame: a) quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis), del decreto legislativo n. 152/2006 nonche' dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto; b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua; c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia; d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione; e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.».