Art. 33 Introduzione dell'art. 19-quater della legge regionale n. 24 del 2003 1. Dopo l'art. 19-ter della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «Art. 19-quater (Iniziative regionali di valorizzazione dell'immagine della polizia locale). - 1. La Regione puo' altresi' realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale volte a valorizzare l'immagine della polizia locale nel territorio regionale.».