Art. 34.
                Boschi cedui intensamente matricinati
    1.  Nei  boschi  cedui  intensamente  matricinati  che si intende
continuare  a  governare  a  ceduo,  il  numero  delle  matricine  da
rilasciare,   inclusi   gli  allievi,  deve  essere  progressivamente
ridotto.
    2.  La  riduzione del numero complessivo delle matricine non deve
superare  il  venti  per cento ad ogni intervento, nel rispetto delle
modalita' indicate all'Art. 30, comma 1 e di quanto indicato all'Art.
33 in relazione alle specie presenti.
    3.  Nel  caso  in  cui  la riduzione del venti per cento comporti
comunque  un  numero  di  matricine  superiore  ai  massimi  indicati
all'Art. 33 le matricine devono essere ripartite in 1/3 dell'eta' del
turno ed in 2/3 di eta' multipla al turno.
    4.  Nel  caso  di rilascio di un numero di matricine inferiore ai
valori  minimi  stabiliti  si applicano le sanzioni amministrative di
cui  all'Art.  48,  commi  3 e 9, lettera a) della legge regionale n.
28/2001.
    5.  Nel  caso  di  rilascio di un numero di matricine superiore a
quello esistente prima dell'intervento, per ogni pianta rilasciata in
eccesso  si  applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48,
comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.