Art. 34. Boschi cedui intensamente matricinati 1. Nei boschi cedui intensamente matricinati che si intende continuare a governare a ceduo, il numero delle matricine da rilasciare, inclusi gli allievi, deve essere progressivamente ridotto. 2. La riduzione del numero complessivo delle matricine non deve superare il venti per cento ad ogni intervento, nel rispetto delle modalita' indicate all'Art. 30, comma 1 e di quanto indicato all'Art. 33 in relazione alle specie presenti. 3. Nel caso in cui la riduzione del venti per cento comporti comunque un numero di matricine superiore ai massimi indicati all'Art. 33 le matricine devono essere ripartite in 1/3 dell'eta' del turno ed in 2/3 di eta' multipla al turno. 4. Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori minimi stabiliti si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001. 5. Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore a quello esistente prima dell'intervento, per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.