Art. 34. Aziende per il diritto allo studio universitario 1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati gli allegati bilanci per l'esercizio finanziario 2008 delle aziende per il diritto allo studio universitario di Teramo, Chieti e L'Aquila. 2. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle suddette aziende: euro 7.400.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511, per spese correnti; euro 0,00 al capitolo 10.01.001 - 42322, per spese in conto capitale. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende che, entro i trenta giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione dei predetti bilanci, cosi' da renderli compatibili con le assegnazioni disposte. 4. In caso di inadempimento, si' provvede in via sostitutiva.