Art. 34. Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge. 2. Le disposizioni della legge regionale n. 25 del 1999 relative ai compiti dell'Agenzia di ambito continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con la presente legge, con riferimento ai soggetti che partecipano alla convenzione di cui all'art. 30, comma 2.