Art. 34.

                         Disposizioni finali



   1.  Le  disposizioni  di  cui  alla legge regionale n. 25 del 1999
continuano  a  trovare  applicazione  in  quanto  compatibili  con la
presente legge.
   2.  Le  disposizioni della legge regionale n. 25 del 1999 relative
ai  compiti dell'Agenzia di ambito continuano a trovare applicazione,
in  quanto  compatibili  con  la  presente  legge, con riferimento ai
soggetti  che  partecipano alla convenzione di cui all'art. 30, comma
2.