Art. 34. Personale medico del servizio di analisi 1. Nelle case di cura medico-chirurgiche generali e nelle altre case di cura la cui ricettivita' non sia inferiore a 90 posti letto, deve essere previsto un posto di dirigente del servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, avente i titoli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1984.