Art. 34. Copertura finanziaria All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1987, si provvede con lo stanziamento di cinquantamilioni iscritto al cap. 011426 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio. Per gli anni a venire le leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1987, n. 81.