Art. 34.
                        Copertura finanziaria
 
   All'onere  derivante  dalla  presente  legge  per  l'anno 1987, si
provvede con lo stanziamento di  cinquantamilioni  iscritto  al  cap.
011426  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio per il
medesimo esercizio.
   Per  gli  anni a venire le leggi di bilancio determinano gli oneri
occorrenti ai sensi dell'art. 10 della legge  regionale  29  dicembre
1987, n. 81.