Art. 34. (art. 48 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 27 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Norme transitorie 1. Le imprese artigiane che alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' iscritte nel registro di cui alla legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, ovvero le imprese i cui titolari risultano iscritti nell'elenco dei titolari di imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono trascritte d'ufficio nelle rispettive sezioni del registro o dell'appendice dello stesso, di cui all'art. 7, rispettivamente art. 24, del presente testo unico. 2. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano in via secondaria e con relativa iscrizione al registro ditte un'attivita' di cui agli articoli 1, 21 e 22 del presente testo unico sono trascritte d'ufficio nelle rispettive sezioni del registro o dell'appendice dello stesso, di cui all'art. 7, rispettivamente art. 24 del presente testo unico. 3. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano un'attivita' artigiana e sono iscritte esclusivamente al registro ditte, sono trascritte nelle rispettive sezioni del registro o dell'appendice dello stesso, di cui all'art. 7, rispettivamente art. 24, qualora i titolari, entro cinque anni dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, primo e secondo comma, rispettivamente art. 25, secondo comma. 4. Le imprese costituite in forma di societa' in accomandita semplice che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano un'attivita' di cui agli articoli 1, 21 e 22 e figurano iscritte al registro ditte, sono d'ufficio trascritte nelle rispettive sezioni del registro o dell'appendice dello stesso, di cui all'art. 7 rispettivamente art. 24 del presente testo unico, sempreche' la maggioranza dei soci accomandatari, nel caso di due soli, uno di essi, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, primo e secondo comma, rispettivamente art. 25, secondo comma. 5. E' conferito su domanda il diploma di lavorante artigiano alle persone che in base al libretto di lavoro dimostrino di avere ultimato prima della data del 31 dicembre 1960 il periodo di apprendistato nella provincia di Bolzano. 6. Titolari di imprese che in base al primo, secondo e terzo comma del presente articolo sono trascritte nel registro di cui all'art. 7 e i soci accomandatari delle societa' in accomandita semplice che abbiano conseguito i requisiti professionali di cui al precedente quarto comma, vengono iscritti d'ufficio all'albo degli artigiani. 7. Su domanda possono ottenere l'iscrizione nelle rispettive sezioni dell'albo degli artigiani le persone che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato un'attivita' artigiana di cui agli articoli 1 e 21 con relativa iscrizione al registro ditte o altri registri pubblici esistenti in provincia.