Art. 34.
          (art. 48 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
         (art. 27 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
                          Norme transitorie
 
   1.  Le  imprese artigiane che alla data di entrata in vigore della
presente legge siano gia' iscritte nel registro  di  cui  alla  legge
provinciale  26  giugno  1956, n. 7, ovvero le imprese i cui titolari
risultano iscritti nell'elenco  dei  titolari  di  imprese  aventi  i
requisiti  di  cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956,
n. 860,  sono  trascritte  d'ufficio  nelle  rispettive  sezioni  del
registro   o   dell'appendice   dello  stesso,  di  cui  all'art.  7,
rispettivamente art. 24, del presente testo unico.
   2.  Le  imprese  che alla data di entrata in vigore della presente
legge esercitano in via  secondaria  e  con  relativa  iscrizione  al
registro  ditte  un'attivita'  di  cui  agli  articoli 1, 21 e 22 del
presente testo  unico  sono  trascritte  d'ufficio  nelle  rispettive
sezioni  del  registro o dell'appendice dello stesso, di cui all'art.
7, rispettivamente art. 24 del presente testo unico.
   3.  Le  imprese  che alla data di entrata in vigore della presente
legge   esercitano   un'attivita'   artigiana   e    sono    iscritte
esclusivamente  al  registro  ditte, sono trascritte nelle rispettive
sezioni del registro o dell'appendice dello stesso, di  cui  all'art.
7,  rispettivamente  art.  24,  qualora i titolari, entro cinque anni
dimostrino di essere in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  14,
primo e secondo comma, rispettivamente art. 25, secondo comma.
   4.  Le  imprese  costituite  in  forma  di societa' in accomandita
semplice che alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge
esercitano  un'attivita'  di  cui agli articoli 1, 21 e 22 e figurano
iscritte  al  registro  ditte,  sono   d'ufficio   trascritte   nelle
rispettive sezioni del registro o dell'appendice dello stesso, di cui
all'art.  7  rispettivamente  art.  24  del  presente  testo   unico,
sempreche'  la  maggioranza  dei  soci accomandatari, nel caso di due
soli, uno di essi, entro cinque anni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui
all'art. 14, primo e secondo comma, rispettivamente art. 25,  secondo
comma.
   5.  E' conferito su domanda il diploma di lavorante artigiano alle
persone che in  base  al  libretto  di  lavoro  dimostrino  di  avere
ultimato  prima  della  data  del  31  dicembre  1960  il  periodo di
apprendistato nella provincia di Bolzano.
   6. Titolari di imprese che in base al primo, secondo e terzo comma
del presente articolo sono trascritte nel registro di cui all'art.  7
e  i  soci  accomandatari  delle societa' in accomandita semplice che
abbiano conseguito i requisiti professionali  di  cui  al  precedente
quarto comma, vengono iscritti d'ufficio all'albo degli artigiani.
   7.  Su  domanda  possono  ottenere  l'iscrizione  nelle rispettive
sezioni dell'albo degli artigiani le persone che  prima  dell'entrata
in  vigore  della  presente  legge  abbiano  esercitato  un'attivita'
artigiana di cui agli articoli 1 e  21  con  relativa  iscrizione  al
registro ditte o altri registri pubblici esistenti in provincia.