Art. 34. Mobilita' dei dirigenti 1. La giunta regionale, sentito altresi' l'interessato, con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, puo' trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto. 2. Per i dirigenti in servizio presso il consiglio regionale il provvedimento di cui al comma primo e' adottato su richiesta dell'ufficio di presenza d'intesa con il medesimo.