Art. 34. Contributi diversi da quelli regionali 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad accettare eventuali erogazioni effettuate dallo Stato, da enti pubblici e privati, da banche, da associazioni o da privati cittadini, a favore della Regione per le attivita' svolte dalle compagnie barracellari. 2. In corrispondenza con gli accertamenti effettuati in entrata di detti contributi, sono autorizzate le iscrizioni in aumento allo stanziamento previsto per le spese generali e d'equipaggiamento di cui all'art. 28, primo comma, punto 2), della presente legge. 3. A tali iscrizioni si provvede con decreto dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, da registrarsi alla Corte dei conti, emesso su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di polizia locale.