Art. 34.
                      Aggiornamento graduatorie
 
   1.  Le  operazioni per la formazione e il successivo aggiornamento
delle graduatorie di cui agli articoli 30, 31 e  32  sono  effettuate
delle  competenti  commissioni provinciali per la manodopera agricola
istituite con lo articolo 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83,  presso
gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.