Art. 34. Istituzione dell'ufficio regionale di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea 1. Ai sensi dell'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' istituito alle dirette dipendenze del presidente della Regione un ufficio regionale di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea, con sede a Bruxelles, avente il compito di realizzare i necessari raccordi con i servizi e gli organi comunitari e con la rappresentanza nazionale permanente. 2. Con decreto del presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite la dotazione organica e le indennita' per i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati all'ufficio. Il predetto personale deve possedere un'ottima conoscenza di almeno una lingua straniera comunitaria. I dirigenti devono essere in possesso, inoltre, di una competenza specifica nel settore del diritto comunitario e delle politiche strutturali dell'Unione europea. 3. Dello stesso ufficio di collegamento puo' avvalersi l'Assemblea regionale siciliana, anche mediante l'assegnazione di propri dipendenti, secondo quanto stabilito dagli organi interni, al fine di seguire, in particolare, le procedure di controllo comunitario dei disegni di legge e delle leggi regionali, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE e l'attuazione degli strumenti di programmazione connessi all'attivazione dei finanziamenti comunitari in Sicilia. 4. All'Assemblea regionale siciliana sono trasmessi dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale le richieste di chiarimenti, le comunicazioni concernenti le diverse fasi del procedimento di controllo comunitario e le decisioni riguardanti i disegni di legge e le leggi regionali, sottoposti alla valutazione di compatibilita' ex art. 93 trattato CE. 5. Le spese autorizzate dai precedenti commi saranno determinate annualmente ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.