Art. 34 
 
Riorganizzazione dell'Assessorato regionale delle risorse agricole  e
                             alimentari 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 29  dicembre  1962,
n.  28  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  come  sostituito
dall'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, la lettera
i) "Assessorato regionale delle risorse agricole  ed  alimentari"  e'
sostituita dalla seguente "i) Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea". 
  2. Alla lettera i) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n.
28/1962 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  come  sostituito
dall'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le  parole
"Assessorato regionale delle risorse  agricole  ed  alimentari"  sono
sostituite  dalle  parole  "Assessorato  regionale  dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea". 
  3. Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio  2000,  n.  10  e
successive modifiche ed integrazioni, come sostituita dalla Tabella A
dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le  parole
"Assessorato  regionale  delle  risorse  agricole  e   alimentari   -
Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura
-  Dipartimento  regionale  degli  interventi  infrastrutturali   per
l'agricoltura - Dipartimento regionale degli interventi per la  pesca
- Dipartimento regionale Azienda regionale  foreste  demaniali"  sono
sostituite  dalle  parole  "Assessorato  regionale  dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale  e  della  pesca  mediterranea  -  Dipartimento
regionale dell'agricoltura - Dipartimento  regionale  dello  sviluppo
rurale  e  territoriale  -   Dipartimento   regionale   della   pesca
mediterranea". 
  4. Il patrimonio, le funzioni ed i compiti  attribuiti  all'Azienda
regionale delle foreste demaniali  dalla  legge  regionale  11  marzo
1950, n. 18 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dalla  legge
regionale  6  aprile  1996,  n.  16   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, dalla legge regionale 14  aprile  2006,  n.  14,  dalla
legge regionale 6 maggio  1981,  n.  98  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, dalla legge regionale  9  agosto  1988,  n.  14,  e  al
Dipartimento regionale  Azienda  regionale  foreste  demaniali,  sono
trasferiti  al  Dipartimento  regionale  dello  sviluppo   rurale   e
territoriale. 
  5.  Ogni  riferimento  normativo,  regolamentare  o  amministrativo
relativo  all'Azienda  regionale  delle  foreste   demaniali   o   al
Dipartimento  regionale  Azienda  regionale  foreste  demaniali,   si
intende riferito al Dipartimento regionale dello  sviluppo  rurale  e
territoriale. 
  6. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  5  si  applicano  a
decorrere dall'1 gennaio 2014. 
  7. Entro il 31 ottobre  2013,  con  decreto  del  Presidente  della
Regione,  adottato  previa  delibera  della  Giunta   regionale,   da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della  Regione  siciliana,  sono
specificate, con effetto  dall'1  gennaio  2014,  le  funzioni  ed  i
compiti dei dipartimenti di cui al comma 3,  nonche'  l'articolazione
delle relative strutture intermedie, fermo restando il limite massimo
di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6,
in conformita' agli ambiti di competenza  di  cui  all'art.  7  della
legge regionale 16 dicembre  2008,  n.  19,  e  sono  disciplinati  i
relativi trasferimenti di compiti  e  funzioni,  secondo  i  seguenti
principi: 
    a) principio di completezza; 
    b)  principio  di  efficienza  ed  economicita',  anche  con   la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui; 
    c) principio di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione,
con attribuzione ad un unico ramo di amministrazione  di  funzioni  e
compiti connessi; 
    d) principio di omogeneita'; 
    e)  principio  di   adeguatezza,   in   relazione   all'idoneita'
organizzativa del ramo di amministrazione. 
  8.  Il  Ragioniere  generale  della  Regione  e'   autorizzato   ad
effettuare  le  variazioni   al   bilancio   regionale,   discendenti
dall'applicazione del presente articolo.