Art. 34 Riorganizzazione dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, la lettera i) "Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari" e' sostituita dalla seguente "i) Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea". 2. Alla lettera i) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/1962 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole "Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari" sono sostituite dalle parole "Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea". 3. Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituita dalla Tabella A dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole "Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Dipartimento regionale degli interventi per la pesca - Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali" sono sostituite dalle parole "Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura - Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale - Dipartimento regionale della pesca mediterranea". 4. Il patrimonio, le funzioni ed i compiti attribuiti all'Azienda regionale delle foreste demaniali dalla legge regionale 11 marzo 1950, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, sono trasferiti al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale. 5. Ogni riferimento normativo, regolamentare o amministrativo relativo all'Azienda regionale delle foreste demaniali o al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, si intende riferito al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2014. 7. Entro il 31 ottobre 2013, con decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono specificate, con effetto dall'1 gennaio 2014, le funzioni ed i compiti dei dipartimenti di cui al comma 3, nonche' l'articolazione delle relative strutture intermedie, fermo restando il limite massimo di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, in conformita' agli ambiti di competenza di cui all'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e sono disciplinati i relativi trasferimenti di compiti e funzioni, secondo i seguenti principi: a) principio di completezza; b) principio di efficienza ed economicita', anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui; c) principio di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, con attribuzione ad un unico ramo di amministrazione di funzioni e compiti connessi; d) principio di omogeneita'; e) principio di adeguatezza, in relazione all'idoneita' organizzativa del ramo di amministrazione. 8. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad effettuare le variazioni al bilancio regionale, discendenti dall'applicazione del presente articolo.