Art. 34 
Integrazione  dell'art.  18  (Realizzazione   di   interventi   della
  Provincia,  dei  comuni  e  delle  comunita'   con   strumenti   di
  partenariato  pubblico-privato  e   abrogazione   di   disposizioni
  connesse) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale n.  14  del
2014 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Per le finalita' del comma 1 con deliberazione della Giunta
provinciale sono individuate, tra le opere da realizzare  nell'ambito
di accordi di programma sottoscritti con  i  comuni  ai  sensi  delle
leggi provinciali di settore, quelle  ritenute  non  prioritarie.  La
Provincia  promuove  le  conseguenti  procedure  di  revisione  degli
accordi di  programma  con  salvaguardia  delle  spese  sostenute  in
attuazione dei predetti accordi e gia' oggetto di finanziamento. 
  1-ter. Per le finalita' del comma 1 con deliberazione della  Giunta
provinciale  sono  inoltre  individuate,  tra  le  opere  ammesse   a
finanziamento  sulle  leggi  provinciali  di  settore  e  non  ancora
avviate, quelle ritenute non prioritarie per le quali e' disposta  la
decadenza del finanziamento provinciale con salvaguardia delle  spese
gia' sostenute. Le risorse recuperate ai sensi di questo  comma  sono
destinate ai fondi previsti dalla normativa  in  materia  di  finanza
locale.». 
  2. La copertura degli oneri derivanti  da  quest'articolo  e'  gia'
autorizzata  da  precedenti  disposizioni  sulla   missione/programma
18.01.