Art. 34 
 
         Modifica alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 
                 (Istituzione del difensore civico) 
 
  1. Il comma 1 dell'art.  4  della  legge  regionale  n.  17/1986  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il difensore civico dura in carica  cinque  anni  e,  comunque,
fino alla nomina del successore, ed e' rieleggibile una sola volta.».