Art. 34 Modifica alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del difensore civico) 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del successore, ed e' rieleggibile una sola volta.».