Art. 34 
 
Esercizio dei poteri sostitutivi.  Sostituzione  dell'art.  61  della
                     legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 61 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 61 (Esercizio dei poteri  sostitutivi).  -  1.  Nei  casi  di
inutile decorso dei termini di cui agli articoli 24 e 26 del  decreto
legislativo n. 152/2006, per le procedure di cui agli articoli 45-bis
e 45-ter, il  Presidente  della  Giunta  regionale,  su  istanza  del
proponente, procede all'esercizio dei poteri sostitutivi  secondo  le
disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina
dei commissari nominati dalla Regione).».