Art. 34 Esercizio dei poteri sostitutivi. Sostituzione dell'art. 61 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 61 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 61 (Esercizio dei poteri sostitutivi). - 1. Nei casi di inutile decorso dei termini di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo n. 152/2006, per le procedure di cui agli articoli 45-bis e 45-ter, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).».