Art. 34 Introduzione dell'art. 19-quinquies della legge regionale n. 24 del 2003 1. Dopo l'art. 19-quater della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «Art. 19-quinquies (Iniziative di promozione a livello locale). - 1. La Regione promuove le iniziative dei corpi e dei servizi di polizia locale finalizzate alla conoscenza presso i cittadini delle attivita' svolte al fine di promuovere il modello di polizia di comunita', di cui agli articoli 2-bis e 11-bis. 2. A tal fine emana delle raccomandazioni tecniche rivolte agli enti locali per fornire criteri omogenei di comunicazione e promozione delle funzioni di polizia locale.».