Art. 35.
                        Boschi cedui composti
    1.  Nel  corso  dell'utilizzazione  dei  boschi cedui composti le
matricine,  inclusi  gli  allievi,  da  rilasciare dovranno avere una
consistenza  compresa  fra  centottanta  e duecentoquaranta piante ad
ettaro, reclutate rispettando come minimo la seguente suddivisione in
classi di eta':
      a) cento allievi;
      b) cinquanta matricine di due turni;
      c) venti matricine di tre turni;
      d) dieci matricine di quattro turni.
    2.  Fermo  restando  quanto stabilito dall'Art. 23, comma 4, solo
nel  caso  in cui venga accertata l'assenza di matricine appartenenti
al  turni  specificati al comma 1, le stesse possono essere surrogate
con altrettante dei turni immediatamente inferiori.
    3.  Nel  caso  di rilascio di un numero di matricine inferiore ai
valori  minimi  stabiliti  o  autorizzati  si  applicano  le sanzioni
amministrative  di  cui  all'Art.  48  commi 3 e 9, lettera a), della
legge regionale n. 28/2001.
    4.  Nel  caso  di rilascio di un numero di matricine superiore ai
valori massimi stabiliti o autorizzati, per ogni pianta rilasciata in
eccesso  si  applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48,
comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.