Art. 35. Boschi cedui composti 1. Nel corso dell'utilizzazione dei boschi cedui composti le matricine, inclusi gli allievi, da rilasciare dovranno avere una consistenza compresa fra centottanta e duecentoquaranta piante ad ettaro, reclutate rispettando come minimo la seguente suddivisione in classi di eta': a) cento allievi; b) cinquanta matricine di due turni; c) venti matricine di tre turni; d) dieci matricine di quattro turni. 2. Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 23, comma 4, solo nel caso in cui venga accertata l'assenza di matricine appartenenti al turni specificati al comma 1, le stesse possono essere surrogate con altrettante dei turni immediatamente inferiori. 3. Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori minimi stabiliti o autorizzati si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48 commi 3 e 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001. 4. Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore ai valori massimi stabiliti o autorizzati, per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.