Art. 35. Rimodulazione dei finanziamenti esistenti per la costruzione di nuove parrocchie 1. Per le finalita' di cui all'art. 13 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo al contributo al Vicariato per la realizzazione di nuove parrocchie nella citta' di Roma e nei comuni del Lazio, da ultimo modificato dall'art. 9 della legge regionale 29 aprile 2006, n. 4,e' istituito, nell'ambito dell'UPB E54, uno specifico capitolo denominato «Concorso nelle spese per la costruzione di nuove parrocchie da parte del Vicariato di Roma e delle Diocesi del Lazio (nuovo limite d'impegno)» con uno stanziamento per il 2007 di 100.000,00 euro. 2. Per l'esercizio finanziario 2007, alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo E54507. Allo stanziamento per gli anni successivi si provvede con le relative leggi di bilancio. 3. Il capitolo E54510 denominato «Contributo al Vicariato di Roma per la realizzazione di nuove parrocchie» e' utilizzato per la sola gestione dei residui. 4. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, il Vicariato di Roma e le Diocesi del Lazio presentano apposita domanda corredata della indicazione del soggetto beneficiario del contributo e della documentazione prevista dall'art. 93, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalita' e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, entro i seguenti termini: a) per l'esercizio finanziario 2007, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) per gli esercizi finanziari successivi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bilancio. 5. La Regione concede i contributi previsti dal presente articolo sulla base del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti al momento della concessione. 6. Per quanto concerne il contributo regionale il soggetto beneficiario acquisisce le risorse finanziarie necessarie attraverso l'accensione, presso un istituto di credito, di un mutuo ventennale a tasso e rata costanti, con ammortamento delle rate a carico della Regione nei limiti del contributo concesso.