Art. 35.
Rimodulazione dei finanziamenti esistenti per la costruzione di nuove
                             parrocchie

1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  13 della legge regionale 6
febbraio  2003,  n.  2,  relativo  al  contributo al Vicariato per la
realizzazione  di  nuove parrocchie nella citta' di Roma e nei comuni
del  Lazio, da ultimo modificato dall'art. 9 della legge regionale 29
aprile  2006,  n.  4,e'  istituito,  nell'ambito  dell'UPB  E54,  uno
specifico   capitolo   denominato   «Concorso   nelle  spese  per  la
costruzione  di  nuove  parrocchie  da  parte del Vicariato di Roma e
delle   Diocesi   del   Lazio   (nuovo  limite  d'impegno)»  con  uno
stanziamento  per  il  2007  di  100.000,00  euro. 2. Per l'esercizio
finanziario  2007,  alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si fa
fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto
al  capitolo  E54507.  Allo  stanziamento  per gli anni successivi si
provvede con le relative leggi di bilancio.
3. Il capitolo E54510 denominato «Contributo al Vicariato di Roma per
la  realizzazione  di  nuove  parrocchie»  e'  utilizzato per la sola
gestione dei residui.
4.  Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, il
Vicariato  di Roma e le Diocesi del Lazio presentano apposita domanda
corredata  della indicazione del soggetto beneficiario del contributo
e  della  documentazione  prevista dall'art. 93, comma 3, della legge
regionale  7  giugno  1999,  n.  6,  relativo  alla  disciplina delle
modalita'  e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e
provvidenze di legge, entro i seguenti termini:
a)  per l'esercizio finanziario 2007, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge;
b) per gli esercizi finanziari successivi, entro novanta giorni dalla
data di pubblicazione del relativo bilancio.
5.  La  Regione  concede  i contributi previsti dal presente articolo
sulla  base  del  tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e
prestiti al momento della concessione.
6.   Per   quanto   concerne  il  contributo  regionale  il  soggetto
beneficiario  acquisisce le risorse finanziarie necessarie attraverso
l'accensione, presso un istituto di credito, di un mutuo ventennale a
tasso  e  rata  costanti,  con ammortamento delle rate a carico della
Regione nei limiti del contributo concesso.