Art. 35. Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo - A.R.S.S.A. 1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 e' approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2008 dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo - A.R.S.S.A. 2. Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 1° giugno 1996, n. 29, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'A.R.S.S.A.: euro 13.229.000,00 al capitolo 07.01.015 - 101580 - per oneri per il personale e per le spese di funzionamento; euro 1.500.000,00 al capitolo 07.02.017 - 102380 - per attivita' ed iniziative d'istituto. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'A.R.S.S.A. e' tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio cosi' da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.