Art. 35.

Razionalizzazione delle funzioni relative alla attivita' contrattuale



   1.  Per  l'acquisizione  di lavori, servizi o forniture la Regione
Emilia-Romagna, gli enti locali, le loro forme associative possono:
    a) avvalersi di centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (Codice dei contratti
pubblici  relativi  a  lavori servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
    b)  delegare  l'esercizio  di  funzioni  amministrative  ad altri
soggetti fra quelli di cui all'alinea del presente comma;
    c) costituire, mediante convenzione uffici comuni che operano con
personale delle amministrazioni stesse.
   2.  I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi delle modalita'
di   cui   al  medesimo  comma  al  fine  di  espletare  le  funzioni
amministrative  di competenza, in riferimento all'intero procedimento
di  acquisizione  ed  esecuzione  di  contratti  pubblici  di lavori,
servizi o forniture, ovvero a singole fasi.
   3.  I soggetti di cui al comma 1, possono costituire uffici comuni
o  consortili,  di  cui  al  comma  1,  lettera  c), anche al fine di
svolgere  attivita'  di  competenza  di  ciascun ente convenzionato o
consorziato,   relativamente   alla   progettazione,  affidamento  ed
esecuzione dei contratti di cui al comma 2. Ove sussistano ragioni di
carattere  organizzativo  o funzionale, possono altresi' avvalersi di
organismi   o  uffici  di  altre  pubbliche  amministrazioni  per  lo
svolgimento  delle  attivita' di cui all'art. 90, comma 1 del decreto
legislativo n. 163 del 2006.
   4.   Le   amministrazioni  interessate  provvedono  a  definire  i
reciproci  rapporti  mediante  intese  o, nei casi di cui al comma 1,
lettera  c), mediante convenzioni che prevedano l'oggetto, la durata,
le   forme   di   consultazione  delle  amministrazioni  partecipanti
all'accordo, la disciplina dei rapporti finanziari limitatamente alla
copertura dei costi per l'espletamento delle attivita' ed i reciproci
obblighi e garanzie.
   5.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1, lettere a) e b) operano con
autonomia e responsabilita' nell'ambito dell'attivita' definite dalla
convenzione.
   6.  Ai  sensi  e  con  le modalita' di cui al presente articolo la
Regione puo' affidare la realizzazione dei lavori pubblici di propria
competenza,  relativi  alla  difesa  del  suolo  ed alla bonifica, ai
soggetti  di  cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 24 marzo
2000,   n.   22   (Norme   in   materia  di  territorio,  ambiente  e
infrastrutture  -  Disposizioni  attuative e modificative della legge
regionale   21   aprile   1999,  n.  3)  individuati  dagli  atti  di
programmazione regionale di settore.