Art. 35. Razionalizzazione delle funzioni relative alla attivita' contrattuale 1. Per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture la Regione Emilia-Romagna, gli enti locali, le loro forme associative possono: a) avvalersi di centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); b) delegare l'esercizio di funzioni amministrative ad altri soggetti fra quelli di cui all'alinea del presente comma; c) costituire, mediante convenzione uffici comuni che operano con personale delle amministrazioni stesse. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi delle modalita' di cui al medesimo comma al fine di espletare le funzioni amministrative di competenza, in riferimento all'intero procedimento di acquisizione ed esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ovvero a singole fasi. 3. I soggetti di cui al comma 1, possono costituire uffici comuni o consortili, di cui al comma 1, lettera c), anche al fine di svolgere attivita' di competenza di ciascun ente convenzionato o consorziato, relativamente alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di cui al comma 2. Ove sussistano ragioni di carattere organizzativo o funzionale, possono altresi' avvalersi di organismi o uffici di altre pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 90, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 4. Le amministrazioni interessate provvedono a definire i reciproci rapporti mediante intese o, nei casi di cui al comma 1, lettera c), mediante convenzioni che prevedano l'oggetto, la durata, le forme di consultazione delle amministrazioni partecipanti all'accordo, la disciplina dei rapporti finanziari limitatamente alla copertura dei costi per l'espletamento delle attivita' ed i reciproci obblighi e garanzie. 5. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) operano con autonomia e responsabilita' nell'ambito dell'attivita' definite dalla convenzione. 6. Ai sensi e con le modalita' di cui al presente articolo la Regione puo' affidare la realizzazione dei lavori pubblici di propria competenza, relativi alla difesa del suolo ed alla bonifica, ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3) individuati dagli atti di programmazione regionale di settore.