Art. 35.
 
            Attivita' professionale di medici ospedalieri
   1.  Presso le case di cura private e' consentito l'esercizio della
libera attivita' professionale dei medici ospedalieri a tempo  pieno,
in  tema di consulti, fuori dell'orario di lavoro, previo accordo tra
l'unita' sanitaria locale e la direzione sanitaria della casa di cura
privata.
   2.   La   direzione   sanitaria   e'  tenuta  alla  cura  ed  alla
conservazione dell'apposito registro dal quale  risulti  il  tipo  di
prestazione  professionale e l'ora in cui e' stata effettuata nonche'
l'ammontare del relativo onere economico.
   3.   Sono   fatte   salve   le  disposizioni  di  legge  circa  la
incompatibilita'.