Art. 35. Attivita' professionale di medici ospedalieri 1. Presso le case di cura private e' consentito l'esercizio della libera attivita' professionale dei medici ospedalieri a tempo pieno, in tema di consulti, fuori dell'orario di lavoro, previo accordo tra l'unita' sanitaria locale e la direzione sanitaria della casa di cura privata. 2. La direzione sanitaria e' tenuta alla cura ed alla conservazione dell'apposito registro dal quale risulti il tipo di prestazione professionale e l'ora in cui e' stata effettuata nonche' l'ammontare del relativo onere economico. 3. Sono fatte salve le disposizioni di legge circa la incompatibilita'.