Art. 35. (art. 28 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Norme transitorie 1. La rispondenza e/o l'integrazione di denominazioni di attivita' artigiana con nuove denominazioni sara' fissata con regolamento d'esecuzione in base ad un elenco comparativo da elaborare dalla commissione provinciale dell'artigianato. 2. Persone che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attivita' di estetista e massaggiatore estetico, nonche' il pedicurista in base ad una licenza sanitaria comunale, rilasciata dopo l'entrata in vigore della legge provinciale, sono ammesse all'esame di maestro artigiano senza i requisiti previsti dall'art. 14, qualora presentino domanda di ammissione all'esame entro un anno e sostengano successivamente l'esame stesso entro quattro anni. 3. La commissione provinciale per l'artigianato e' autorizzata a rettificare, anche con l'effetto retroattivo, con deliberazione motivata la denominazione dell'attivita' di imprese che alla data di entrata in vigore della legge provinciale, erano iscritte nel registro delle imprese artigiane oppure nel registro ditte, qualora essa non corrisponda con l'attivita' effettivamente esercitata; la rettifica deve essere comunicata entro dieci giorni all'impresa, nonche' all'assessorato competente per la rispettiva annotazione nell'albo degli artigiani.