Art. 35.
                        Servizi di sicurezza
 
  1. E' istituito  presso  la  presidenza  della  Regione  e  ciascun
assessorato   un   servizio   di   prevenzione   e   protezione   per
l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9 del decreto  legislativo
19  settembre 1994. n. 626; il servizio provvede all'elaborazione del
documento di cui all'art.   4, comma 2, del  decreto  legislativo  19
settembre  1994,  n. 626 e successive modifiche. Il servizio istituto
presso la presidenza della Regione  provvede  alla  elaborazione  del
documento  di  cui  all'art.  4,  comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, anche con riferimento
ai locali demaniali assegnati all'Assemblea regionale siciliana.
  2. Al servizio  di  prevenzione  e  protezione,  con  le  modalita'
previste   dall'art.   8,  commi  2  e  3,  del  sopracitato  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626  come  modificato  dal  decreto
legislativo   19   marzo   1996,  n.  242,  viene  assegnato  tramite
designazione da parte del capo dell'Amministrazione,  che  assume  le
funzioni   di   datore   di  lavoro,  il  personale  necessario  allo
svolgimento  delle  attivita',  ivi  compreso  il  responsabile   del
servizio  di  prevenzione e protezione.  Il responsabile del servizio
deve essere individuato in un funzionario con qualifica non inferiore
a dirigente in possesso di attitudini  e  capacita'  adeguate;  negli
assessorati aventi uffici periferici, il servizio puo' articolarsi in
unita'  operative  decentrate,  alle quali e' preposto un funzionario
con qualifica non inferiore ad assistente in possesso di attitudine e
capacita' adeguate.
  3. Gli assessori preposti alle singole amministrazioni assumono  le
funzioni  di  datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
b),  del  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,   come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
  4.  In  sede  di  prima applicazione della presente legge e per non
oltre un triennio,  il  presidente  della  Regione  e  gli  assessori
regionali  sono  autorizzati  a stipulare apposite convenzioni con le
aziende unita' sanitarie locali, le universita',  l'INAIL,  l'ISPESL,
l'Istituto  italiano di medicina sociale e professionisti esterni che
abbiano i requisiti  previsti  dalla  legge,  per  l'esercizio  della
sorveglianza  sanitaria  ed  in  particolare  per  l'elaborazione, in
collaborazione con i servizi di cui al comma 1, del documento di  cui
all'art.  4  del  decreto  legislativo  19  settembre  1994, n. 626 e
successive modifiche.