Art. 35 
 
                    Sistema informativo regionale 
 
  1. Al fine di razionalizzare la spesa relativa  alle  attivita'  di
cui all'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e per un
piu' organico coordinamento con quanto previsto dal comma 5 dell'art.
6 della  legge  regionale  11  maggio  1993,  n.  15,  e'  istituito,
nell'ambito dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica, l'Ufficio per  l'attivita'  di  coordinamento  dei
sistemi informativi regionali e l'attivita' informatica della Regione
e delle  pubbliche  amministrazioni  regionali  di  cui  al  comma  7
dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. L'Ufficio e'
articolato  in  strutture  presso   ciascun   assessorato   regionale
funzionalmente dipendenti dal predetto Ufficio e,  in  considerazione
della specifica attivita' istituzionale, si  applica  l'equiparazione
prevista dall'art. 9 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9. 
  2.  E'  fatto  divieto  di  attribuire  nei  singoli   dipartimenti
regionali a strutture di  qualsivoglia  dimensione  i  compiti  e  le
funzioni di cui al presente articolo. 
  3. Il personale della struttura intermedia che alla data di entrata
in vigore della presente legge svolge le competenze di cui al comma 1
e' assegnato al predetto Ufficio. 
  4. Il personale delle strutture di dimensione intermedia ed  unita'
operative di base esistenti negli assessorati regionali e negli altri
uffici costituiti ai sensi  del  comma  7  dell'art.  4  della  legge
regionale  15  maggio  2000,  n.  10  o  che  comunque  abbia  svolto
competenze informatiche e/o di gestione di centri  elaborazione  dati
dei singoli assessorati alla data di entrata in vigore della predetta
legge, e' assegnato agli uffici di cui al comma 1. 
  5.  Il  dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  e   del
personale provvede all'adozione dei provvedimenti  necessari  per  il
trasferimento del personale come disciplinato dal presente articolo. 
  6. Al comma 2 dell'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
l0 le parole "dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro -
Ragioniere generale della  Regione."  sono  sostituite  dalle  parole
"Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica". 
  7. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 29
dicembre 1962, n. 28 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  sono
aggiunte le parole "Attivita'  informatiche  della  Regione  e  della
pubblica  amministrazione  regionale  e  locale;  coordinamento   dei
sistemi informativi". 
  8. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 11 maggio 1993,  n.
15  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  le   parole   "presso
l'Assessorato bilancio e finanze - Direzione bilancio e tesoro"  sono
soppresse. 
  9. Per le finalita' di cui ai commi precedenti  e'  autorizzata  la
spesa complessiva di 40 migliaia di euro per  l'anno  2013  e  di  60
migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  10. Il  Ragioniere  generale  della  Regione  e'  autorizzato,  con
proprio decreto, ad effettuare le necessarie variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente articolo.