Art. 35 Sistema informativo regionale 1. Al fine di razionalizzare la spesa relativa alle attivita' di cui all'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e per un piu' organico coordinamento con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e' istituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, l'Ufficio per l'attivita' di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attivita' informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali di cui al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. L'Ufficio e' articolato in strutture presso ciascun assessorato regionale funzionalmente dipendenti dal predetto Ufficio e, in considerazione della specifica attivita' istituzionale, si applica l'equiparazione prevista dall'art. 9 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9. 2. E' fatto divieto di attribuire nei singoli dipartimenti regionali a strutture di qualsivoglia dimensione i compiti e le funzioni di cui al presente articolo. 3. Il personale della struttura intermedia che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge le competenze di cui al comma 1 e' assegnato al predetto Ufficio. 4. Il personale delle strutture di dimensione intermedia ed unita' operative di base esistenti negli assessorati regionali e negli altri uffici costituiti ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 o che comunque abbia svolto competenze informatiche e/o di gestione di centri elaborazione dati dei singoli assessorati alla data di entrata in vigore della predetta legge, e' assegnato agli uffici di cui al comma 1. 5. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari per il trasferimento del personale come disciplinato dal presente articolo. 6. Al comma 2 dell'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. l0 le parole "dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione." sono sostituite dalle parole "Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica". 7. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole "Attivita' informatiche della Regione e della pubblica amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi". 8. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni le parole "presso l'Assessorato bilancio e finanze - Direzione bilancio e tesoro" sono soppresse. 9. Per le finalita' di cui ai commi precedenti e' autorizzata la spesa complessiva di 40 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 60 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 10. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato, con proprio decreto, ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.