Art. 35 Gestione contabile dei servizi socio-assistenziali 1. Gli enti del Servizio sanitario regionale possono assumere la gestione di attivita' socio-assistenziali, su delega di singoli enti locali, con oneri a totale carico degli stessi. La contabilizzazione di dette gestioni e' specifica e separata rispetto a quella propria degli enti delegati.