Art. 35 
 
         Gestione contabile dei servizi socio-assistenziali 
 
  1. Gli enti del Servizio sanitario regionale  possono  assumere  la
gestione di attivita' socio-assistenziali, su delega di singoli  enti
locali, con oneri a totale carico degli stessi. La  contabilizzazione
di dette gestioni e' specifica e separata rispetto a  quella  propria
degli enti delegati.