Art. 35 Modificazioni dell'art. 16-bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), e della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di tributi sul turismo. 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le parole: «Per l'applicazione del numero massimo di notti stabilito dal regolamento, nelle strutture ricettive e negli alloggi previsti rispettivamente dall'art. 30, comma 1, lettera d), e dall'art. 37-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002), si fa riferimento ai giorni di durata del contratto con il quale questi alloggi e strutture sono concessi in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione dell'alloggio e dalla consecutivita' delle notti di soggiorno; la predetta disposizione si applica anche ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012).». 2. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le parole: «, ad esclusione delle case per ferie gestite direttamente dagli ospiti secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della predetta legge provinciale». 3. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 e' inserita la seguente: «a-bis) gli alloggi per uso turistico previsti dall'art. 37-bis della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002;». 4. L'imposta a carico di coloro che soggiornano negli alloggi per uso turistico ai sensi dell'art. 16-bis, comma 4, lettera a-bis), della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, come inserita dal comma 3, si applica a decorrere dal 1° maggio 2016 anche con riferimento ai contratti di locazione non ancora esauriti a quest'ultima data; per il calcolo dell'imposta si fa riferimento ai giorni residui di durata del contratto. Se, alla stessa data, il regolamento di esecuzione dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 non ha individuato la misura dell'imposta da applicare agli alloggi per uso turistico, l'imposta dovuta, fino alla modifica del regolamento, e' pari a 0,50 euro per ogni pernottamento. Per le richieste di incremento della misura dell'imposta individuata da questo comma o dal regolamento di esecuzione, presentate dalle comunita' nel corso dell'anno 2016, si applica quanto previsto dall'art. 16 bis, comma 10, della legge provinciale sulla promozione turistica 2002; si applica in ogni caso la misura dell'imposta determinata dal regolamento di esecuzione qualora sia superiore a quella incrementata su richiesta delle comunita'. 5. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 dell'art. 32 e l'art. 34 della legge provinciale n. 20 del 2005.