Art. 35 Modifiche all'art. 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province) in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) 1. Al comma 6 dell'art. 170 della legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «fino alla data del 1° marzo 2016» sono soppresse. 2. Al comma 6 dell'art. 170 della legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le seguenti: «fino all'adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi». 3. Dopo il comma 6 dell'art. 170 della legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «6-bis. La Giunta regionale ha facolta' di rinnovare prima della loro scadenza gli incarichi di cui al comma 6 conferiti dalle province prima della data del 1° luglio 2015.». 4. Al comma 7 dell'art. 170 della legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono soppresse. 5. Alla fine del comma 7 dell'art. 170 della legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «fino all'adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi».