Art. 35 
Modifiche all'art. 170 della legge regionale 10 aprile  2015,  n.  15
  (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite  alle  province)
  in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni  sulle
  citta' metropolitane, sulle province, sulle  unioni  e  fusioni  di
  comuni) 
  1. Al comma 6 dell'art. 170 della  legge  regionale  n.  15/2015  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «fino  alla  data
del 1° marzo 2016» sono soppresse. 
  2. Al comma 6 dell'art. 170 della  legge  regionale  n.  15/2015  e
successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «della legge
regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni»  sono
inserite le  seguenti:  «fino  all'adozione  da  parte  della  Giunta
regionale degli atti sostitutivi». 
  3. Dopo il comma 6 dell'art. 170 della legge regionale n. 15/2015 e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «6-bis. La Giunta regionale ha facolta' di  rinnovare  prima  della
loro scadenza gli  incarichi  di  cui  al  comma  6  conferiti  dalle
province prima della data del 1° luglio 2015.». 
  4. Al comma 7 dell'art. 170 della  legge  regionale  n.  15/2015  e
successive modificazioni e  integrazioni,  le  parole:  «fino  al  31
dicembre 2015» sono soppresse. 
  5. Alla fine del comma 7 dell'art. 170  della  legge  regionale  n.
15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono  aggiunte  le
parole: «fino all'adozione da parte della Giunta regionale degli atti
sostitutivi».